mercoledì 7 settembre 2011

Il prossimo Truman potresti essere tu! L'art. 8


Ecco il testo del famoso articolo 8, di cui tanti parlano ma nessuno magari avrà letto.


ART.8
Sostegno alla contrattazione collettiva di prossimità. 
1. I contratti collettivi di lavoro sottoscritti il livello aziendale o territoriale da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale, ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda ai sensi della normativa di legge e degli accordi interconfederali vigenti possono realizzare specifiche intese con efficacia nei confronti di tutti i lavoratori interessati a condizione di essere sottoscritte sulla base di un criterio maggioritario relativo alle predette rappresentanze sindacali, finalizzate alla maggiore occupazione, alla qualità dei contratti di lavoro, all’adozione di forme di partecipazione dei lavoratori, alla emersione del lavoro irregolare, agli incrementi di competitività e di salario, alla gestione delle crisi aziendali e occupazionali, agli investimenti e all'avvio di nuove attività.



2. Le specifiche intese dì cui al comma 1 possono riguardare la regolazione delle materie inerenti l’organizzazione del lavoro e della produzione con riferimento: a) agli impianti audiovisivi e alla introduzione di nuove tecnologie; b) alle mansioni del lavoratore, alla classificazione e inquadramento, del personale; c) ai contratti a termine, ai contratti a orario ridotto, modulato o flessibile, al regime della solidarietà negli appalti e ai casi dì ricorso alla. somministrazione di lavoro; d) alla disciplina dell'orario di lavoro; e) alle modalità. di assunzione e disciplina del rapporto di lavoro comprese le collaborazioni coordinate e continuative a progetto e le partite IVA, alla trasformazione e conversione dei contratti di lavoro e alle conseguenze del recesso dal rapporto di lavoro, fatta eccezione per il licenziamento discriminatorio, il Licenziamento della lavoratrice in in concomitanza del matrimonio, il licenziamento della lavoratrice dall’inizio del periodo di gravidanza fino al termine dei periodi di interdizione al lavoro, nonché fino ad un anno di età del bambino, il licenziamento causato dalla domanda o dalla fruizione del congedo parentale e per la. malattia del bambino da parte della lavoratrice o del lavoratore ed il licenziamento in caso di adozione o affidamento.
2-bis. Fermo restando il rispetto della costituzione,nonché i vincoli derivanti dalle normative comunitarie e dalle convenzioni internazionali sul lavoro, le specifiche intese di cui al comma1 operano anche in deroga alle disposizione di legge che disciplinano le materie richiamate dal comma 2 ed alle relative regolamentazioni contenute ne i contratti collettivi nazionale di lavoro
3. le disposizioni contenute in contratti collettivi aziendali vigenti, approvati e sottoscritti prima dell' accordo interconfederale del 28 giugno 2011 tra le parti sociali, sono efficaci nei confronti di tutto il personale delle unità produttive cui il contratto stesso si riferisce a condizione che sia stato approvato con votazione a maggioranza dei lavoratori.


Ormai sappiamo che con questo articolo si può in "deroga" licenziare, cioè significa bypassare la giusta causa e il datore di lavoro in accordo con i sindacati può licenziare senza problemi, ok ci stà, mi può anche stare bene, però c'è una cosa che nessuno ha dato risalto prima d'ora a un altro aspetto peggiore del licenziamento, ovvero la possibilità, sempre in "deroga" di POTER INSTALLARE impianti audiovisivi e introdurre nuove tecnologie per il controllo del dipendente. Si avete capito bene si può in barba alla privacy fare il controllo diretto del dipendente, ovviamente il tutto per ottenere prestazioni performanti e in linea con la produttività cinese. Mah... la Camusso ieri ha detto "SE NON ORA, QUANDO?".


P.S. Ma i manager verranno controllati a loro volta dai sottoposti oppure è solo a senso unico questa legge, del tipo io sono più furbo di te.
RAGAZZI SVEGLIATEVI

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